[1]Art. V

[2]1. - L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtu' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV del presente regolamento, potra' essere pagata dai contribuenti indicati all'art. I nel periodo di due anni e, cio', in dodici rate bimestrali. Detto periodo avra' inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto o in parte la tassazione, l'imposta dovuta e' iscritta a ruolo. 2. - La sospensione dei provvedimenti fiscali di esecuzione, prevista nel protocollo di negoziazione italo-svizzero del 15 dicembre 1951 e' confermata con la circolare del Ministero italiano delle finanze del 18 febbraio 1952, restera' in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.

Testo vigente dal 27 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;61~artv · fonte del testo