[1]Articolo II
[2]1. Ai contribuenti spagnoli indicati nell'articolo 1 e' concesso il termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per: - presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili, in conformita' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; oppure: - confermare o completare la dichiarazione che avessero gia' presentata. 2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformita' della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e delle presenti norme; in caso di disaccordo con il contribuente spagnolo, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, in Roma, che prendera' in esame i casi controversi, e sentira', se del caso, il contribuente spagnolo. 3. I contribuenti spagnoli, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, avranno, tuttavia, la facolta' di avvalersi del termine straordinario di cui al numero 1) del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione, fondata sulle presenti norme, risultasse piu' favorevole della precedente, le somme pagate in piu' saranno loro rimborsate. 4. I contribuenti spagnoli menzionati nell'articolo I, che avranno fatto le dichiarazioni in conformita' del numero 1) del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalita' prevista dalla legislazione fiscale italiana, compresi gli interessi di mora.
Testo vigente dal 30 giugno 1966
