Le misure sanitarie devono essere messe in atto immediatamente, espletate nel minor tempo possibile ed applicate senza alcuna discriminazione.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
Le misure sanitarie devono essere messe in atto immediatamente, espletate nel minor tempo possibile ed applicate senza alcuna discriminazione.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art25 · fonte su Normattiva