1. - La disinfezione, la disinsettazione, la derattizzazione ed ogni altra operazione sanitaria sono espletate in maniera da:

  • a)evitare ogni inutile disagio alle persone e alcun pregiudizio per la loro salute;
  • b)non provocare alcun danno alla struttura della nave, aeronave od altro veicolo o alle attrezzature di bordo;
  • c)evitare ogni rischio d'incendio. 2. - Nell'eseguire tali operazioni sui carichi, merci, bagagli, containers ed altri oggetti, saranno adottate le precauzioni necessarie ad evitare ogni danno. 3. - Qualora l'Organizzazione raccomandasse metodi o procedimenti, saranno questi ultimi ad essere adottati.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art26 · fonte su Normattiva