Una nave cessa di essere considerata infetta o sospetta e un aeromobile cessa di essere considerato infetto allorche' le misure ordinate dall'Autorita' sanitaria, conformemente alle disposizioni degli art. 39 e 58, sono state effettuate nel modo dovuto o allorche' l'Autorita' sanitaria si e' potuta assicurare che l'insolita mortalita' fra i roditori non e' dovuta alla peste. La nave o l'aeromobile e' da quel momento ammesso alla libera pratica.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art59 · fonte su Normattiva