1. - Una nave e' considerata infetta se al suo arrivo vi e' un caso di colera a bordo, o se tale caso si e' verificato a bordo durante i cinque giorni precedenti l'arrivo. 2. - Una nave e' considerata sospetta se a bordo si e' verificato un caso di colera durante il viaggio, purche' nessun nuovo caso si sia verificato durante i cinque giorni precedenti l'arrivo. 3. - Un aeromobile e' considerato infetto se, all'arrivo, e' presente un caso di colera a bordo. E' considerato sospetto se, essendosi verificato un caso di colera a bordo durante il viaggio, il malato e' stato sbarcato ad un precedente scalo. 4. - Anche se proveniente da una zona infetta o recante a bordo una persona proveniente da una zona infetta, una nave o aeromobile e' considerato all'arrivo come indenne se, alla visita medica, l'Autorita' sanitaria e' stata in grado di accertare che non vi sono stati casi di colera a bordo durante il viaggio.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art64 · fonte su Normattiva