1. All'arrivo una nave sara' considerata infetta se a bordo esiste un caso di febbre gialla o se tale caso si e' verificato durante il viaggio. Essa sara' considerata sospetta se, in provenienza da una zona infetta, il suo viaggio abbia avuto una durata inferiore a sei giorni o se arrivando nei trenta giorni successivi alla sua partenza da tali zone le Autorita' sanitarie accertino la presenza a bordo dell'Aedes aegypti o di altri vettori della febbre gialla. Tutte le altre navi saranno considerate indenni. 2. - All'arrivo un aeromobile sara' considerato infetto ove esista a bordo un caso di febbre gialla. Esso sara' considerato sospetto ove l'Autorita' sanitaria non sia soddisfatta della disinsettazione effettuata in conformita' al paragrafo 2 dell'art. 74 e ove essa constati l'esistenza di zanzare viventi a bordo dell'aeromobile. Ogni altro aeromobile dovra' essere considerato indenne.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art77 · fonte su Normattiva