All'arrivo, una nave o aeromobile indenne e' ammesso alla libera pratica; tuttavia se esso proviene da una zona infetta, l'Autorita' sanitaria puo':

  • a)sottoporre a sorveglianza, per un periodo non superiore a sei giorni a partire dalla data in cui la nave o l'aeromobile ha lasciato la zona infetta, ogni persona sospetta che lasci la nave;
  • b)ordinare la distruzione dei roditori a bordo della nave e la disinsettazione in casi eccezionali e per motivi fondati che saranno comunicati per iscritto al capitano della nave.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art60 · fonte su Normattiva