1. - L'Autorita' sanitaria non percepira' alcun compenso:

  • a)per le visite mediche previste dal presente Regolamento nonche' per gli accertamenti complementari, batteriologici o di altra natura, che possano essere necessari per accertare lo stato di salute della persona esaminata;
  • b)per le vaccinazioni all'arrivo e per i relativi certificati. 2. - Qualora l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento, diverso da quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo, comporti il pagamento di un compenso, occorrera' attenersi in ogni territorio ad una tariffa unica alla quale far riferimento. I compensi richiesti dovranno:
  • a)essere conformi a tale tariffa;
  • b)essere modici e non superare in alcun caso il costo effettivo del servizio reso;
  • c)essere percepiti senza distinzione di nazionalita', di domicilio o di residenza per quanto riguarda le persone, o di nazionalita', di bandiera, di registro o di proprieta' per quanto riguarda le navi, gli aeromobili, i treni, gli autoveicoli e altri mezzi di trasporto o containers. In particolare non dovra' essere fatta alcuna distinzione fra le persone della propria nazionalita' e gli stranieri, ne' fra le navi, aeromobili, treni, autoveicoli e altri mezzi di trasporto o containers nazionali e stranieri. 3. - Il diritto per la trasmissione via radio di un messaggio relativo alle disposizioni del presente Regolamento non potra' superare la normale tariffa per tali trasmissioni via radio. 4. - La tariffa, le sue eventuali successive modifiche saranno rese pubbliche almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore ed immediatamente comunicate all'Organizzazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art95 · fonte su Normattiva