1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell'articolo 9 della presente Convenzione devono:

  • a)essere effettuate sotto la responsabilita' di un medico riconosciuto qualificato dall'autorita' competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti;
  • b)essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art10 · fonte su Normattiva