1. - L'Autorita' Sanitaria di un porto, di un aeroporto o di un posto di frontiera puo' sottoporre a visita medica all'arrivo ogni nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro mezzo di trasporto o container, nonche' ogni persona nel corso di un viaggio internazionale. 2. - Le misure sanitarie supplementari applicabili ad una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro mezzo di trasporto o container sono determinate dalle condizioni verificatesi a bordo durante il viaggio o esistenti al momento della visita medica, senza pregiudizio, tuttavia, per le misure che il presente Regolamento permetta di applicare ad una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container proveniente da una zona infetta. 3.- In un Paese in cui l'Amministrazione sanitaria deve far fronte a difficolta' particolari che possano costituire un grave pericolo per la salute pubblica, puo' essere richiesto ad ogni persona che effettui un viaggio internazionale di indicare per iscritto, all'arrivo, il proprio indirizzo di destinazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art37 · fonte su Normattiva