[1]1. Ciascun Governo notifichera' all'altro l'adempimento delle formalita' costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, le cui disposizioni decorreranno a partire dalla data dell'ultima di tali notifiche. 2. Il presente Accordo restera' in vigore per due anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di uguali durata, salvo denuncia di una delle Parti contraenti. 3. La Parte che intenda far uso della potesta' di denuncia di cui al precedente paragrafo, notifichera', in forma scritta, alla controparte, la propria intenzione di porre termine all'Accordo. In tale caso l'Accordo restera' in vigore per il periodo di sei mesi a partire dalla data della predetta notifica. 4. La denuncia non influira' sui programmi o progetti in fase di esecuzione, salvoche' i due Governi non concordino diversamente. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo di cooperazione tecnica e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto e firmato nella citta' di Brasilia il giorno 30 del mese di ottobre del millenovecentosettantadue, in due esemplari, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Repubblica italiana

[3]MARIO PEDINI Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

[4]CARVALHO E SILVA

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art10 · fonte su Normattiva