[1]IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' prorogabile automaticamente per periodi di 5 anni fino a che una delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto nel qual caso cessera' di avere effetto un anno dopo la data della nota di denuncia. 3. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data predetta.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma il giorno 15 luglio millenovecentonovantanove, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[5]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PATRIZIA TOIA Sottosegretario agli Affari Esteri

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

[7]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY CARLOS MATEO BALMELLI Viceministro agli Affari Esteri

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art13 · fonte su Normattiva