[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO SULLA COSTITUZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI STUDI FOTOGRAMMETRICI SPERIMENTALI

[4]I sottoscritti rappresentanti dei Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica italiana, del Regno dei Paesi Bassi, debitamente autorizzati a tale scopo; Desiderosi di cooperare fra di loro per lo sviluppo ed il perfezionamento dei metodi fotogrammetrici sperimentali tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica del 25 luglio 1952; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1 Organizzazione

[6]Lei Parti contraenti istituiscono una Organizzazione europea di Studi fotogrammetrici sperimentali (qui di seguito denominata l'"Organizzazione").

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;477~accordo-trad-art1 · fonte su Normattiva