[1]TRADUZIONI NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua inglese.

[3]ACCORDO SU UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA

[4]PREAMBOLO

[5]I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DEL CANADA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GIAPPONE, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, E DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, DESIDERANDO assicurare rifornimenti petroliferi regolari a condizioni ragionevoli ed eque, DECISI ad adottare comuni ed efficaci misure per far fronte a situazioni di emergenza nei rifornimenti petroliferi attraverso la creazione di un programma di autosufficienza nei rifornimenti petroliferi, in caso di emergenza, attraverso la restrizione della domanda e l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere tra i loro Paesi su una base di equita', DESIDERANDO assicurare rapporti di cooperazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi quelli in via di sviluppo, sia attraverso un fruttuoso dialogo, sia attraverso altre forme di cooperazione, per favorire l'opportunita' di una migliore intesa tra Paesi consumatori e produttori, CONSAPEVOLI degli interessi degli altri Paesi consumatori di petrolio, inclusi quelli in via di sviluppo, DESIDERANDO svolgere un ruolo piu' attivo in rapporto all'industria petrolifera attraverso la creazione di un vasto sistema internazionale di informazioni e di una struttura permanente di consultazione con le compagnie petrolifere, DECISI a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere attraverso sforzi comuni a lungo termine per la conservazione dell'energia, per il rapido sviluppo di fonti alternative di energia, per la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico e in quello dell'arricchimento dell'uranio, CONVINTI che questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto attraverso sforzi comuni e continui nell'ambito di organismi efficienti, MANIFESTANDO l'intenzione che tali organismi siano creati nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici, CONSAPEVOLI che altri Paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici possono manifestare l'intenzione di collaborare a tali sforzi, CONSIDERANDO la particolare responsabilita' dei Governi per i rifornimenti energetici, CONCLUDONO che e' necessario stabilire un Programma internazionale per l'energia, da realizzarsi attraverso una Agenzia internazionale per l'energia, ed a questo fine, HANNO CONCORDATO quanto segue:

[6]ARTICOLO INTRODUTTIVO

[7]Articolo 1

[8]1. I Paesi partecipanti realizzeranno il Programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, descritta nel Capitolo IX, ed indicata qui di seguito come "l'Agenzia". 2. Il termine "Paesi partecipanti" si riferisce agli Stati ai quali il presente Accordo si applica in via provvisoria, ed agli Stati per i quali l'Accordo e' entrato e rimane in vigore. 3. Il termine "gruppo" si riferisce ai Paesi partecipanti come gruppo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art1 · fonte su Normattiva