[1]Membri dell'Organizzazione

[2]1. Ogni Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori di cui essa assicura attualmente e definitivamente le relazioni internazionali e ai quali il presente Accordo sia reso applicabile in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 70, si compone di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore, la Parte contraente dei detti territori possono essere membri congiuntamente o, se la Parte contraente ha fatto una notifica a tale scopo in base al paragrafo 2 dell'articolo 70, i territori che, presi separatamente costituirebbero un membro esportatore, possono allora divenire membri a titolo individuale sia isolatamente, che insieme o in gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono divenire membri a titolo individuale, sia isolatamente che tutti insieme, o in gruppi.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art3 · fonte su Normattiva