[1]Testi del presente Accordo facenti fede

[2]I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto autorita' depositaria ne inviera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario o aderente, nonche' al Direttore esecutivo dell'Organizzazione internazionale del cacao. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art77 · fonte su Normattiva