[1]ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA PARTE e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, DALL'ALTRA

[3]Tenuto conto che il 24 ottobre 1974 verra' a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, sottoscritto a Roma il 24 ottobre 1964 e approvato con la legge italiana 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1965; Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attivita', intende continuare a sostenerlo finanziariamente; Avuto presente che il Consiglio del Centro ha stabilito, il 31 ottobre 1972, che le attivita' del Centro per il periodo 1973-1978 comporteranno una spesa di 7.000.000 dollari USA all'anno; Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1 agosto 1973-31 luglio 1975, approvato dal Consiglio del Centro nel corso della sua 17ª sessione, il 25 maggio 1973 a Torino; Tenuto conto del complesso di attivita' del Centro a partire dal 1 gennaio 1975; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]1. - Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1975 e il 1979, 11.000.000 di dollari USA, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per l'attribuzione di borse di studio a cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verra' corrisposto mediante 10 versamenti, ciascuno di 1.100.000 dollari USA, da effettuarsi il 1 gennaio e il 30 giugno di ogni anno. 2. - Il secondo versamento semestrale sara' subordinato, ogni anno, alla constatazione della effettiva disponibilita' da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.

Testo vigente dal 22 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;302~accordo-finanziario-tra-governo-italiano-e-lorganizzazione-i-art1 · fonte su Normattiva