[1]FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO ACCORDO DI SEDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

[3]Animati dal desiderio di precisare la situazione nei confronti della legislazione italiana in materia di sicurezza sociale del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico, con sede in Torino, istituito con accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro del 24 ottobre 1964, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[4]Articolo 1.

[5]I membri del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro con sede in Torino (di seguito indicato come "Centro") sono sottoposti in materia di sicurezza sociale ai regimi speciali loro applicabili ai sensi dello statuto del personale del Centro e sono conseguentemente esonerati dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale italiana.

Testo vigente dal 13 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-04;36~art1 · fonte su Normattiva