[1]ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA PARTE e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, DALL'ALTRA
[3]Tenuto conto che il 31 dicembre 1979 verra' a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1975; Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attivita', intende continuare a sostenerlo finanziariamente; Avuto presente che le attivita' del Centro per il periodo 1 gennaio 1980-31 dicembre 1984 comporteranno una spesa che, secondo le previsioni dell'ente, potra' raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari USA all'anno, ma che comunque non potra' scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari USA all'anno; Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1 agosto 1977-31 luglio 1979, approvato dal consiglio del Centro, nel corso della sua venticinquesima sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra; Tenuto conto del complesso di attivita' del Centro a partire dal 1 gennaio 1980; Hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
- 1)Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attivita' a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verra' corrisposto mediante dieci versamenti, ciascuno di L. 1.600.000.000 da effettuarsi il 1 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.
- 2)Il secondo versamento semestrale sara' subordinato ogni anno alla constatazione della effettiva disponibilita' da parte del Centro, nel precedente periodo di dodici mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.
- 3)Qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della Gazzetta Ufficiale n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.
Testo vigente dal 24 dicembre 1979
