[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA da una parte, e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO dall'altra;

[3]tenuto conto che il 31 dicembre 1984 verra' a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino (qui di seguito, il Centro), sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 e approvato con legge italiana 19 dicembre 1979, n. 634, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979, n. 349, sulla base dell'accordo del 24 ottobre 1964, approvato con legge italiana 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1965, n. 193; tenuto conto dei compiti e dell'attivita' del Centro e desiderando contribuire ad assicurare una maggiore stabilita' a detta istituzione e a sostenerla sul piano finanziario; ritenendo che i privilegi e le immunita' del Centro devono essere regolati in apposito protocollo, e in attesa che quest'ultimo entri in vigore, dalle disposizioni attualmente vigenti; considerando che l'analisi delle condizioni di gestione del Centro fa risaltare la necessita' di coprire nella misura piu' ampia possibile con dei contributi diretti le spese generali di gestione e di supporto tecnico alla formazione, al fine di consentirgli di offrire i propri servizi ai Paesi in via di sviluppo a condizioni ad essi favorevoli; visti gli orientamenti dei programmi e del bilancio del Centro approvati dal consiglio del Centro e convalidati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro; tenuto conto dell'insieme delle attivita' del Centro previste a partire dal 1 gennaio 1985; hanno convenuto quanto segue:

[5]Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro, per la parte relativa alle spese generali, con un contributo annuale commisurato sia alle esigenze del Centro per dette spese generali, sia al contributo annuale versato dall'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro.

Testo vigente dal 13 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;253~accordo-art1 · fonte su Normattiva