Se una delle Parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
