Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata nel territorio di una delle Parti contraenti, e quando tale aumento e' dovuto: - alla riduzione parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo, - ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art13 · fonte su Normattiva