Qualora una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo alla attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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