1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che possono provocare le difficolta' di cui agli articoli 13 e 15 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 24, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in questione fornisce alla Commissione mista tutti gli elementi utili per consentire un accurato esame della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla Commissione mista e formano oggetto, al suo interno, di consultazioni periodiche, volte soprattutto alla loro soppressione non appena le condizioni lo permettano. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)Per quanto riguarda l'articolo 11, ciascuna Parte contraente puo' adire la Commissione mista se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, all'occorrenza, per l'eliminazione della pratica incriminata. Se la Parte contraente in causa non ha posto fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stata adita, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
  • b)Per quanto riguarda l'articolo 12, le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e le prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se Israele non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, a difetto di accordo in sede di Commissione mista, entro il termine di un mese dal giorno in cui e' stata adita, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
  • c)Per quanto riguarda l'articolo 13, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame alla Commissione mista che puo' prendere ogni decisione utile per porvi termine. Se entro trenta giorni a decorrere dalla notifica la Commissione mista o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta', la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato. Detta tassa di compensazione e' calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
  • d)Per quanto riguarda l'articolo 14, si procede ad una consultazione in sede di Commissione mista prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.
  • e)Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono la possibilita' di un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonche' nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure cautelative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art16 · fonte del testo