1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo. 2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'accordo, essa puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
