1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata. Le Parti contraenti possono incaricare la Commissione mista di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, le raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. 2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art23 · fonte su Normattiva