1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata. Le Parti contraenti possono incaricare la Commissione mista di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, le raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. 2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
