1. Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa d'effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' ed Israele. 2. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente che colpiscono i prodotti di una Parte contraente a destinazione dell'altra Parte sono soppressi il 1° luglio 1977.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art4 · fonte su Normattiva