1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione ne' tassa di effetto equivalente, nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione ne' misure di effetto equivalente vengono introdotti negli scambi tra la Comunita' ed Israele. 2. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali alla importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e Israele a partire dal 1° gennaio 1974 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo. Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota superava al 31 dicembre 1974 quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1974 viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art3 · fonte su Normattiva