1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera. 2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo. Ogni tassa d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario: ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972; le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate: il 1 gennaio 1975; il 1 gennaio 1976; il 1 luglio 1977.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
