1. La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicati ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica possibilmente la riduzione o sospensione alla Commissione mista almeno trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare 2. In caso di modifica della nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti contemplati nell'accordo, la Commissione mista puo' adattare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti quale figura nell'accordo

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art5 · fonte su Normattiva