L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni riguardanti le norme sull'origine.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art7 · fonte su Normattiva