Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad esse applicate, direttamente o indirettamente.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
