L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~art13 · fonte su Normattiva