1. I prodotti di cui al presente protocollo, originari di Israele, non possono beneficiare di un trattamento piu' favorevole all'importazione nella Comunita' di quello che gli Stati membri si accordano tra di loro. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, non viene tenuto conto dei dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, derivanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva