1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Marocco, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo I, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
