1. Per ciascun prodotto i dazi di base sui quali si debbono effettuare le riduzioni di cui all'articolo 1 sono: - per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele al 1 gennaio 1974; - per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale. Fatta salva la futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e del Regno Unito, l'articolo 1 e' applicato arrotondando al quarto decimale.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~protocollo-1-art2 · fonte su Normattiva