(1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nella tabella (qui di seguito rispettivamente indicati come "servizi concordati" e "rotte specificate"). (2) Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra', nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, dei seguenti privilegi: (a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente; (b) di atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non, commerciali; e (c) di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare per traffico internazionale passeggeri, posta o merci provenienti da o diretti ad altri punti specificati. (3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il privilegio di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente, su compenso o in affitto, passeggeri, merci e posta destinate ad un altro punto sul territorio di tale altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art2 · fonte su Normattiva