[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.

[3]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI ED OLTRE

[4]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, Essendo parti della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944. Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi aerei fra i rispettivi territori ed oltre, Hanno convenuto quanto segue:

[5]ARTICOLO 1.

[6](1) Ai fini del presente Accordo, salvo, che il contesto richieda altrimenti: (a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento di tali allegati o della Convenzione stessa ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa; (b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Regno di Thailandia, il Ministro delle Comunicazioni e qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni riguardanti l'aviazione civile esercitata dal sopramenzionato Ministro o funzioni simili; e nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni riguardanti l'aviazione civile esercitata dal sopramenzionato Ministero o funzioni simili; (c) il termine "compagnia aerea designata" significa una compagnia aerea designata da una parte contraente, mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente, conformemente all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nella suddetta notifica; (d) il termine "territorio in relazione ad uno Stato significa le aree terrestri e le acque territoriali limitrofe ad esso sotto la sovranita', la protezione o l'amministrazione fiduciaria dello stesso Stato; (e) i termini "aviolinea", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" avranno i significati loro rispettivamente assegnati dall'articolo 96 della Convenzione; (f) il termine "tabella" significa la tabella di rotta del presente Accordo, o i relativi emendamenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo. (2) La tabella di rotta costituisce parte integrante del presente Accordo e qualsiasi riferimento all'Accordo sara' inteso anche come riferimento alla tabella salvo quanto disposto altrimenti.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art1 · fonte su Normattiva