Il trasferimento all'Euratom del Centro di cui agli articoli precedenti avverra' per gradi ed avra' inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Le modalita' di tale trasferimento ed il regime di collaborazione, durante il periodo transitorio di cui all'allegato A al presente Accordo, tra i gruppi di ricercatori e di tecnici italiani e di ricercatori e di tecnici dell'Euratom sono precisati negli allegati A e B al presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~allegato-accordo-fra-governo-italiano-e-euratom-22-luglio-19-art3 · fonte su Normattiva