[1]ALLEGATO F

[2]Il Governo della Repubblica italiana e la Comunita' europea dell'energia atomica, qui di seguito denominata la Comunita', rappresentata dalla propria Commissione, qui di seguito denominata la Commissione: Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica; Viste le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita', firmato a Bruxelles il 17 aprile 1957 ed allegato al Trattato che istituisce la Comunita' (qui di seguito denominato Protocollo); Viste le disposizioni dell'art. 8 dell'Accordo per la istituzione ad Ispra di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale (qui di seguito denominato Centro), firmato dalle Parti contraenti a Roma il 22 luglio 1959; Desiderando definire il regime applicabile al Centro, tenuto conto delle particolari disposizioni ritenute necessarie per facilitare l'installazione ed il funzionamento del Centro: Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[3]Art. 1.

  • 1)L'inviolabilita', l'esenzione da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione e l'immunita' da qualsiasi provvedimento di coercizione amministrativa, o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, si applicano al Centro quale e' definito, individuato e recintato come indicato dalle tavole descrittive, nella pianta e documenti figuranti all'allegato che fa parte integrante del presente Accordo.
  • 2)L'allegato di cui al comma precedente puo' essere emendato, di comune accordo, dalle Parti contraenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art1 · fonte su Normattiva