Art. 5 (Allegato Accordo fra Governo italiano e Euratom 22 luglio 1959)
Il Governo italiano si impegna ad assicurare il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare totale valutato 9 milioni di unita' di conto A.M.E., per il periodo che avra' termine il 31 dicembre 1962.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
