Il Governo italiano si impegna ad assicurare il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 4, fino ad un ammontare totale valutato 9 milioni di unita' di conto A.M.E., per il periodo che avra' termine il 31 dicembre 1962.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~allegato-accordo-fra-governo-italiano-e-euratom-22-luglio-19-art5 · fonte su Normattiva