1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtu' di un mandato degli Stati membri della Comunita'. 2. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 195 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sara' utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalita' previste nel presente Protocollo. 3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il piu' regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere - entro limiti ragionevoli - un ammontare proporzionalmente piu' elevato. 4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtu' del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalita' o una parte dei versamenti.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
