• 1)Le Autorita' italiane non poligono alcun ostacolo all'entrata ed al transito nel territorio della Repubblica italiana ai funzionari ed agenti della Comunita' di cui all'articolo 186 del Trattato, in servizio presso il Centro, ai loro coniugi ed ai membri della famiglia a loro carico.
  • 2)Peraltro e' fatta salva l'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di concessione di visti nei riguardi dei funzionari ed agenti della Comunita' che non sono cittadini di lino degli Stati membri della Comunita'. Il Governo informa immediatamente la Commissione nel caso in cui non abbia potuto accordare ii visto richiesto.
  • 3)Il Governo facilitera' l'entrata ed il soggiorno in Italia degli studenti ed in genere delle persone che vi si recano per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 5, ultimo capoverso, del Trattato, salva la osservanza delle disposizioni italiane concernenti gli stranieri.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art12 · fonte su Normattiva