[1]Articolo X Emendamenti all'Articolo XXI (Identificazione)

[2]L'Articolo XXI, paragrafi 1 e 2, saranno emendati come segue: 1.Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia. 2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorita' italiane.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artx · fonte su Normattiva