Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, la Comunita' puo' liberamente, per le esigenze del Centro:

  • 1)negoziare divise presso banche autorizzate, detenerle o disporne; intrattenere conti in valuta estera, negoziare per il tramite di istituti autorizzati fondi e titoli, detenerli e disporre conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;
  • 2)trasferire propri fondi, titoli e disponibilita' valutarie nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro paese, o entro il territorio della Repubblica italiana conformemente alle disposizioni dell'art. 182 del Trattato;
  • 3)i fondi depositati dalla Comunita' per le esigenze del Centro presso uno o piu' conti designati dal Governo, conservano per la durata di questo deposito, rispetto all'unita', di conto di cui al comma 1) dello articolo 181 del Trattato, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito. Per poter beneficiare di tale disposizione, i conti suddetti dovranno essere alimentali esclusivamente da addebiti sui conti in lire aperti a favore della Comunita' dal Governo italiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 181, comma 3) del Trattato.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art11 · fonte su Normattiva