• 1)Il Governo puo' chiedere alla Commissione di essere informato sulle misure e predisposizioni prese nel Centro in materia di sicurezza e di tutela della sanita' pubblica, per quanto concerne la prevenzione antincendi ed i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La Commissione corrisponde a dette richieste nel piu' breve termine possibile.
  • 2)Ove si constatasse la necessita' di ulteriori misure e predisposizioni di sicurezza, queste sono adottate dalla Commissione di comune accordo con le competenti Autorita' italiane.
  • 3)Il Governo puo' domandare che da parte di funzionari siano effettuate delle visite destinate a constatare l'efficacia delle misure e predisposizioni citate; esso notifica alla Commissione, precedentemente all'effettuarsi della prima missione, i nomi e le qualifiche di detti funzionari. Questi funzionari sono accettati dalla Commissione.
  • 4)La Commissione aderisce a dette, richieste e da' le opportune disposizioni affinche' le visite possano essere effettuate dai detti funzionari in collaborazione con il personale del Centro all'uopo incaricato.

Testo vigente dal 31 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;906~art16 · fonte su Normattiva