Allorche' andranno in vigore le disposizioni in corso di elaborazione di cui all'articolo 15 del presente Accordo, le modalita' di applicazione delle stesse al Centro saranno stabilite di comune intesa tra il Governo e la Commissione ispirandosi ai principi e alle disposizioni degli articoli 16 e 19 del presente Accordo.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
