In caso di incidente che comporti pericolo per la pubblica incolumita', la Direzione del Centro e' tenuta a darne immediata comunicazione al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e al medico provinciale, specificando le misure adottate. Le stesse comunicazioni la Direzione del Centro e' tenuta a fare per qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumita'.
Testo vigente dal 31 agosto 1960
