Art. 3 — Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale
Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.
Testo vigente dal 8 gennaio 1994
